Revisione della caldaia e verifica dei fumi: le nuove scadenze

Ogni caldaia è soggetta a dei controlli periodici per garantire la sicurezza dell’impianto, la riduzione dell’impatto sull’ambiente ed un auspicabile risparmio energetico.

E’ stato il DPR n. 74 del 2013 a rinnovare la normativa di riferimento, sottolineando l’importanza di far eseguire la manutenzione ordinaria da ditte abilitate, in conformità alle istruzioni tecniche fornite assieme alla caldaia. La ditta che ha installato il sistema deve infatti indicare la periodicità dei controlli, che in genere vanno da 1 a 2 anni.

Per quanto riguarda il controllo dei fumi della caldaia, il DRP n. 74 ha stabilito le scadenze basandosi sul tipo di caldaia. Unicamente le regioni che non hanno aderito alla normativa comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, nelle quali rientra Lombardia, devono rispettare. Va quindi verificata la direttiva di riferimento della propria regione per sapere come muoversi in merito. Nello specifico i controlli hanno la seguente periodicità:

Il seguito alla revisione della caldaia e del controllo dei fumi, il tecnico che ha eseguito il controllo è tenuto a rilasciare una relazione in merito al controllo eseguito. Tale documento è da allegare al libretto della caldaia. Dal 15 ottobre 2014 vige un nuovo libretto obbligatorio, il quale deve essere compilato dal manutentore. Il vecchio libretto non va comunque gettato, rappresentando la documentazione storia della caldaia.